Pergamena datata 10/08/1218 dell'archivio di Stato di Milano proveniente dall'archivio del Monastero di Pontida

(rif. bibl. = F.R.P., cart. 37, n. 79)
(la foto della pergamena originale è stata procurata da Domenico Gherardi di Somendenna)

pergamena

 


Riassunto di contenuto.

Il giorno 10 agosto 1218 nel monastero di Pontida, per l’esattezza nella chiesa di S. Michele, il priore maggiore del monastero don Guarnerio, dopo alcune contestazioni da parte di alcuni contadini di Endenna e dopo alcune richieste di chiarimento concesse e non esplicitate nella pergamena, affitta in modo perpetuo 17 terre di varia natura, con delle cascine e fienili sopra, poste in Endenna ad Andrea fu Giovanni Berlendis di Endenna per un affitto annuale di soldi 4 e mezzo da pagarsi alla festa di S. Martino non oltre quindici giorni dopo tale festa diversamente l’affitto non si riterrà pagato con le dovute conseguenze giuridiche.

Se l’affitto non sarà pagato nei tempi previsti un monaco accompagnato da un altro uomo o testimone, rappresentante il monastero, avrà diritto di recarsi ad Endenna per pretendere il pagamento con eventuali interessi o per requisire beni materiali di pari valore.

Le terre affittate hanno vari nomi o toponimi che non sempre si sono conservati nel corso dei secoli:

alle castagne, alla piazza, nel campo fulminato, in grumello de Rustigelli (attuale Castello di Endenna dove si trova la maggior parte delle terre), alla foppa, in valle di Belliardo, in valle di Romacolo, ai Bubblei, a ca Mangenis (attuale Camangheno).

La superficie totale delle terre affittate è di 7520 metri quadrati pari a poco più di 11,5 pertiche bergamasche.

E’ importante osservare che ci sono alcune terre confinanti appartenenti al monastero di Fontanella e/o alla chiesa di Mozzo.

I testimoni per il monastero di Pontida tra il priore maggiore, don Guarnerio, i priori inferiori di grado, i conversi e vari altri religiosi sono ben 25.

Il notaio, corredato del simbolo del tabellionato, è Guifredo di Cortedoca.

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Traduzione letterale

In copertina (retro):

si leggono varie scritte di epoche diverse e più recenti rispetto a quella della pergamena e in parte illeggibili perché smarrite.

In una si legge “. . . di Andrea fu Giovanni Berlende (Berlendis) di Endenna”.

In altra “dato di Giovanni Andrea Berlende . . .”

In altra “In territorio di Endenna di Valle Brembana”.

In altra

“ 1218 il giorno 10 agosto

Instromento (rogito) di investitura fatta dal monastero di Pontida nella persona di Andrea fu Giovanni Berlende circa terre in Endenna per cui è posto nella scatola 15 contrasegnato col numero 20 ”.

Testo (fronte)

“Nel nome della Sacra e Indivisa Trinità. Essendo che il monastero di Pontida e i messaggeri (delegati) dello stesso monastero a nome e per conto dello stesso monastero dicevano e reclamavano da Andrea figlio del fu Giovanni Berlende (Berlendis) di Endenna che lo stesso Andrea gestiva certe pezze di terra giacenti in territorio di Endenna dicendo che le pezze di terra erano dello stesso monastero e al medesimo spettavano, cioè (per l’esattezza) delle quali

la prima è arativa, prativa e boscata giacente dove si dice alle castagne che confina a mattina con una terra tenuta da Giovanni Rustigelli dal monastero di Pontida, a mezzogiorno e sera da Lanfranco Della Chiesa dal monastero di Pontida, a monte da Giovanni Rustigelli dallo stesso monastero la quale (terra) è di tavole dieci (circa 250 metri quadrati) ed essa è tenuta da lungo tempo da Pontida (dal monastero);

la seconda è prativa giacente lì vicino e confina a mattina e a mezzogiorno con la chiesa di Mozzo, a sera e a monte tiene (una terra) Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero) la quale terra è di tavole quattro;

la terza è prativa ed arativa giacente alla piazza che a mattina ha (come confine) il monastero di Fontanella, a mezzogiorno Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero), a sera Teutaldo Agneioli, a monte Lunegardo(?) da Pontida (dal monastero) la quale è di tavole ventotto e piedi tre;

la quarta è arativa dove si dice alla piazza (che confina) a mattina con Fontanella (monastero), a mezzogiorno una terra tenuta da Lunegardo(?) da Pontida (dal monastero), a sera Teutaldo Agneioli, a monte tiene Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero) la quale è di tavole trenta e mezza;

la quinta è prativa ed arativa giacente nel campo fulminato che tiene a mattina Alberto Zambone Della Chiesa da Pontida (dal monastero), a mezzogiorno una via, a sera tiene Lunegardo(?) da Pontida (dal monastero), a monte tiene lo stesso Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero) la quale è di pertiche una meno due piedi;

la sesta è arativa e prativa giacente al campo fulminato che tiene a mattina Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero), a mezzogiorno una via, a sera e a monte la chiesa di Mozzo la quale (terra) è di tavole quarantaquattro e mezza;

la settima è prativa e vidata (con viti) giacente dove si dice in grumello de Rustigelli (oggi corrisponde alla contrada Castello di Endenna) che a mattina, mezzogiorno e sera tiene Giovanni Rustigelli dal monastero di Pontida, a monte tiene Lanfranco Della Chiesa dallo stesso monastero la quale (terra) è di tavole venti e piedi tre;

l’ottava è un sedime (fondo) con una casa sopra e vidata giacente in grumello de Rustigelli, a sera tiene Pietro Zambone Della Chiesa dal monastero di Pontida, dalle altre parti tiene Giovanni Rustigelli dal medesimo monastero la quale (terra) è di tavole sei e mezza;

la nona è un fondo giacente in grumello de Rustigelli con una casa ed una tettoia (in genere si intende un fienile) sopra che tiene a mattina Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero), a mezzogiorno una via, a sera tiene Alberto Zambone Della Chiesa da Pontida (dal monastero), a monte tiene Pietro Zambone Della Chiesa da Pontida (dal monastero) la quale (terra) è di tavole sei meno due piedi;

la decima è vidata giacente in grumello de Rustigelli a mattina tiene Lanfranco Della Chiesa da Pontida (dal monastero), dalle altre parti la chiesa di Mozzo la quale (terra) è di tavole dieci;

l’undicesima pezza di terra è giacente in grumello de Rustigelli, a mattina e a mezzogiorno tiene la chiesa di Mozzo, a sera e a monte la valle di Belliardo la quale (terra) è di pertiche due e tavole cinque e mezza (ogni pertica = 650 metri quadrati circa);

la dodicesima è arativa giacente alla foppa, a mattina la chiesa di Mozzo, a mezzogiorno tiene Lanfranco Della Chiesa da Pontida (dal monastero), a sera tiene Giovanni Rustigelli, a monte tiene Lanfranco Della Chiesa da Pontida (dal monastero) la quale (terra) è di tavole ventuna e mezza;

la tredicesima è prativa alla foppa e tiene a mattina Lanfranco Della Chiesa da Pontida (dal monastero), a mezzogiorno una via, a sera e a monte tiene Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero) la quale (terra) è di tavole quindici;

la quattordicesima è prativa al grumello de Rustigelli e a mattina e a mezzogiorno tiene Lanfranco Della Chiesa da Pontida (dal monastero), a sera e a monte la chiesa di Mozzo la quale (terra) è di tavole una e piedi tre;

la quindicesima è prativa in valle di Romacolo a mattina e a monte il comune (di Endenna), a mezzogiorno il letto (valle o torrente) di Romacolo, a sera tiene Lanfranco Della Chiesa da Pontida (dal monastero), però la metà di essa è tenuta da Giovanni Rustigelli da Pontida (dal monastero) la quale (terra) in totale è di tavole diciotto;

la sedicesima è arativa giacente ai Bubblei a mattina la chiesa di Mozzo, a mezzogiorno tengono Zambone e Lanfranco Della Chiesa dallo stesso monastero di Pontida, a sera e a monte il comune la quale (terra) è di tavole tredici, però due parti della stessa pezza di terra tengono Giovanni Rustigelli e nipoti da Pontida (dal monastero);

la diciassettesima è una parte di quella che teneva Andrea dalla parte di sua moglie (come eredità) in grumello de Mangenis (oggi Camangheno) la quale pezza di terra è con dei sedimenti (resti di costruzioni) sopra lo stesso grumello alla quale pezza tiene a mattina il monastero di Fontanella, a mezzogiorno la valle di Mangenis, a sera e a monte una via la quale (terra) è di tavole undici e mezza la quale terra è tenuta dagli eredi di Alberto Agneioli e dagli eredi di Guidoso Agneioli e Giovanni de Mangoni e Vitale de Bruno e Pietro Maiso e Andrea Rustigelli stesso; e con il fatto che lo stesso Andrea Rustigelli diceva che lo stesso monastero non poteva ne doveva chiedere le medesime terre e lo stesso Andrea diceva sopra il detto monastero e i suoi messi (delegati) che quelle terre già da tempo erano eredità dei suoi maggiori (dei suoi avi) il che inficiava (danneggiava) in parte lo stesso monastero.

Tuttavia affinchè tutte le liti dalle stesse terre senza indugio siano rimosse sono pervenuti a tutte le infrascritte cose: innanzitutto il signor don Guarnerio abate dello stesso monastero e priore maggiore del capitolo dello stesso monastero al suono delle campane con i nunzii (messaggeri o rappresentanti) dello stesso monastero dopo averlo convocato e riunito, e questo è il costume e la consuetudine di convocare lo stesso capitolo, a tutti proclamò, fedeli zelanti, consenzienti nello stesso monastero, desiderosi di tutte le infrascritte cose, specialmente a tutti gli infrascritti monaci, conversi, consenzienti con le parole date che venissero fatte tutte le infrascritte cose dallo stesso signor priore. Cioè ha investito a nome e per conto dello stesso monastero a titolo perpetuo ossia di eterna eredità le sopraddette pezze di terra sia chi teneva le stesse in parte, sia chi teneva le infrascritte per conto di altri (altre persone) sia chi le teneva in modo integrale (complete) e (tra questi) lo stesso Andrea (Berlendis) con tutte le usanze e i pascoli che riguardassero lo stesso monastero o se qualcosa lo riguardasse; con solo l’ordine che lo stesso Andrea o i suoi eredi o quelli ai quali avessero dato l’autorità (i loro delegati) non dessero ad alcun cavaliere o chiesa o ospedale (istituzione caritatevole) o a loro inservienti o a qualcun altro le stesse pezze di terra ma le avessero e tenessero in perpetuo loro stessi (Andrea ed eredi); e che chiunque di loro volesse, facesse diritto di eredità senza contraddizione dello stesso monastero o dei monaci o dei conversi dello stesso monastero o di chiunque pro tempore fosse il rappresentante o il difensore (del monastero); e che lo stesso Andrea con i suoi eredi o danti (delegati) o paganti ogni anno nella festa di S. Martino eguaglino (riconoscano) solidi (soldi) quattro e mezzo imperiali allo stesso monastero nel luogo o in un sito (dello stesso monastero); e che lo stesso monastero debba dare (le spese di) il cibo, la bevanda e il trasporto per quell’affitto e con questo patto espressamente aggiunto e cioè che se capitasse che lo stesso Andrea o i suoi eredi cessassero di pagare il medesimo fitto, che non accada nell’ultimo biennio dall’inizio dell’investitura per eredità, allora che ogni diritto sia salvo per lo stesso monastero di esigere il medesimo affitto cioè quello che non è stato pagato o che è cessato di essere pagato. Inoltre il predetto signor priore a nome del monastero ha dato, ceduto, trasmesso e passato al medesimo Andrea tutti i diritti e tutte le azioni e ragioni pertinenti allo stesso monastero e qualunque cosa che fosse pertinente al diritto di eredità. Inoltre lo stesso signor priore con tutti gli infrascritti monaci, conversi, consenzienti e volenti a nome e per conto del monastero ha convenuto e promesso con una dichiarazione precedente che tutti i beni dello stesso monastero siano soggetti a pignoramento sotto pena solennemente promessa, stipulata, sottoposta e ad ogni danno, spesa e interesse e dopo la pena composta (forma giuridica non più esistente) e che ogni cosa contenuta in questo instromento (rogito) debba essere atteso e osservato. Al medesimo Andrea che lo stesso monastero, o monaci o conversi dello stesso monastero o chiunque sarà (al comando) pro tempore siano costretti a dare e a tenere tutte le predette cose come scritte e sicure e che nessuno degli stessi e chiunque abbia causa da loro (i loro delegati) possano venire a contestare tutte le stesse cose e chiunque di loro; e che lo stesso monastero e i delegati medesimi tutte le cose che erano state date ad Andrea o ai suoi eredi in perpetuo difendano e governino come avevano fatto in precedenza e che di fatto gli stessi monastero, monaci e conversi siano obbligati a occuparsi, vendere, difendere, governare o sbrigare circa le stesse terre come stabilito in precedenza per lo stesso Andrea o i suoi eredi o per tutti quelli aventi causa (delegati) dallo stesso monastero o dai monaci o dai conversi dello stesso; e che gli stessi monastero, monaci e conversi del medesimo vengano a vedere e ad alienare (cedere) lo stesso fitto da tutti loro; che sia dato quell’affitto che chiamerà (dirà) lo stesso Andrea o i suoi eredi e che dagli stessi sia dato come prezzo tanto quanto possa (fare) un altro erede. E che nessuna persona dia alcun affitto e che quell'affitto non sia dato e niente di coperto (nascosto) da loro sia fatto se non per mezzo di ciò che è stato agito (fatto), convenuto e scritto nell’atto di investitura per la quale ogni cosa è certa e sicura e che non venga (riferita) ad essa; è stato deciso, convenuto e promesso che lo stesso monastero, i monaci e i conversi siano tenuti a recuperare per contesa il prezzo e qualunque altra cosa di quanto è stato sopra detto così come egli (Andrea) o i suoi eredi siano tenuti allo stesso (a recuperare) di quanto sopra detto; agli stessi (il monastero e i suoi rappresentanti), per sempre sicuri e certi di avere e tenere (possedere le terre), il sopradetto Andrea ha convenuto, stipulato e promesso, obbligando le stesse terre ad essere soggette al pignoramento senza che siano peggiorate (danneggiate) obbligandosi con tutti i propri beni e cose; allo stesso signor priore, a nome e per conto dello stesso monastero ricevente, il medesimo (Andrea) o i suoi eredi daranno e pagheranno ogni anno nella festa di S. Martino il detto affitto allo stesso monastero nel sito dove è lo stesso monastero se lo stesso monastero volesse quivi essere pagato; è compreso (sottinteso) che sarà dato un compenso a chi porterà lo stesso affitto allo stesso monastero e che sarà risarcito di ogni danno e spesa fatti e subiti dopo il termine (la scadenza del pagamento o del contratto). E soprattutto è stato agito, convenuto e promesso dallo stesso Andrea allo stesso signor priore, a nome e per conto del medesimo monastero, che se lo stesso Andrea o i suoi eredi non pagassero ogni anno il detto affitto entro 15 giorni dopo la festa di S. Martino, allora sia permesso ad un solo monaco o converso con un altro qualunque uomo, cioè due persone, di venire ad Endenna per esigere lo stesso affitto e tutte le spese che si fossero fatte e che lo stesso Andrea o i suoi eredi dovranno pagare a favore dei monaci e conversi e specialmente per tutte quelle cose che saranno protestate (dichiarate) che fossero di utilità per lo stesso monastero.

Il signor don Gottefredo priore claustrale, don Anselmo di Prezate priore terzo, don Oberto Scarpa priore quarto, don Federico(?) di Labretta, don Lantelmo di Prezate ministro terzo, don Giovanni di Fontanella priore, don Protasio di Mirano, don Enrico di Giussano, don Pietro di Gradorla, don Giacomo di Trezzo, don Landolfo di Sorolasco, don Guidotto di Brembate, don Ruggero di Sorolasco, don Giuseppe di Ambersaco (Imbersago), don Lanfranco di Robbiate, don Oldrato regolare (riferito al grado) di Mirino(?), don Mario di Busnate, don Oberto di Brembate e don Alberto di Larocca monaci dello stesso monastero. E inoltre maestro Enrico Cavalieri ospitaliere (addetto agli ospiti), Giovanni Lecco(?), Domenico(?) di Monte, Giacomo, Zenone, Vigielmo Moio Zonio, Giovanni Moneta, maestro Vezza, Ambrogio Fatigato, Mantello, Pietro Paslucco, Derevale e molti altri conversi dello stesso monastero (sono presenti).

E così in nome e per conto di tutto quanto è stato detto sopra hanno rinunciato (le parti contraenti) all’aiuto di ogni legge e diritto (hanno rinunciato ad ogni contestazione giuridica) e tutto quanto è stato fatto e agito è avvenuto secondo i costumi propri che sono usati dai monaci e dai conversi dello stesso monastero senza alcuna altra forma di solennità. Ciò è stato fatto nel monastero di Pontida cioè nella chiesa di San Michele il giorno dieci dell’entrante mese di agosto dell’anno millesimo duecentesimo decimo ottavo (1218), indizione sesta. Quivi furono presenti Ottone che è detto Dibaio, Guera che abita in valle di Pontida, Boselo de Lapendeza, Teutaldo Agneioli di Endenna e Giovanni Pellati di Endenna e altri.

Io Guifredo di Cortedoca notaio del signor Enrico imperatore sono intervenuto e richiesto ho scritto. Mi hanno richiesto che molti instromenti (rogiti) fossero scritti (riassunti) in forma di uno solo”.

Fine del testo della pergamena.

Osservazioni

Nel testo ci sono molte ripetizioni dello stesso concetto per sottolineare l’importanza di ciò che si sta affermando. N.B.: questa era un’abitudine di quei tempi.

Tutto ciò che è scritto tra parentesi sono spiegazioni aggiunte dal traduttore per meglio comprendere il testo.

Il simbolo (?) che accompagna qualche nome proprio significa che la parola non è stata risolta con certezza a causa delle abbreviazioni delle parole non sempre canoniche.

Dalla riga 38 alla 40 il testo è tradotto a senso in quanto ci sono riferimenti a pene o danni, per la controparte che non rispetta gli accordi, oggi concettualmente non più esistenti o senza significato. Pertanto la traduzione è basata sulla conoscenza, per esperienza, di formule giuridico-notarili simili di atti più recenti, ma sempre antichi, che risultano più comprensibili.